Con il pacchetto sulla sicurezza approvato dal Senato, Il governo dà al ministro degli Interni il potere di chiudere siti Internet, filtrarli e multarli pesantemente. Il governo si arroga un potere che solo nei Paesi totalitari appartiene alla polizia mentre nei Paesi democratici può essere esercitato solo dall’autorità giudiziaria e mai dal governo per via amministrativa. Chiedere la verità a gran voce è uno strumento democratico del quale tutti dovremmo iniziare a fare un corretto e concreto uso. La nostra democrazia è in pericolo per una progressiva, insorgente forma di cultura della non cultura, di appiattimento della proprietà di riflessione contro un nulla su cui riflettere che avrà come naturale conseguenza la gestione ed il controllo organizzato delle nostre emozioni. Non ci stanno dominando, ci stanno indebolendo fino a quando non saremo noi a chiedere di essere dominati. Nel frattempo, coloro che a vario titolo cercano di contribuire alla scoperta delle verità muoiono, fisicamente e socialmente, uccisi da mani ignote o da strumenti istituzionali gestiti in modo illecito dalle stesse mani ignote; vengono create azioni giudiziarie e campagne di delegittimazione mediatiche feroci che inducono nella collettività smarrimento e confusione per cui è difficile capire chi è la vittima e chi è il persecutore. Questi fatti non sono casuali, ma programmi (non complotti) ben studiati per gestire le masse, per renderle oggettuali ai centri di potere, che non sono solo politici, ma che della politica tentano di fare la propria espressione attraverso la quale non desiderano dominare ma mantenere uno status quo che gli consenta di non cambiare nulla. Paradossalmente ci usano per rinforzare e difendere i loro interessi, tramite il bombardamento quotidiano dei programmi televisivi che, per quanto opinabili, non hanno nulla di strano se presi singolarmente; ma che se trasmessi con una certa frequenza, con scientifica contrapposizione alle notizie di cronaca, con ritmo preciso, si trasformano in una vera e propria arma, psicologica, sociale ed emotiva. Vogliono convincerci che “ribellarci” è errato…… piuttosto che identificarci nella debolezza e nella ignoranza più assoluta degli esempi proposti. Desiderano condizionare le nostre emozioni (menti) attraverso dei programmi che “formano“ le nuove generazioni a vivere delle relazioni di sudditanza e non di crescita. Ci stanno dividendo, separando, contrapponendo. Ci fanno credere di essere in una Democrazia (voto) ma il loro unico fine è quello di mantenere congelato l’attuale status quo:
1. Potere e controllo sulle masse
2. Sudditanza psicologica
3. Divisione sociale
4. Istigazione al razzismo
5. Astio religioso tra culture diverse
6. Lotta tra poveri per la sopravvivenza
Prendere coscienza dei propri limiti e cominciare a guardarsi intorno sarebbe già un buon inizio…..!
1. Potere e controllo sulle masse
2. Sudditanza psicologica
3. Divisione sociale
4. Istigazione al razzismo
5. Astio religioso tra culture diverse
6. Lotta tra poveri per la sopravvivenza
Prendere coscienza dei propri limiti e cominciare a guardarsi intorno sarebbe già un buon inizio…..!
Approfindimento della Legge sulla censura dei siti internet.
EMENDAMENTO del senatore Gianpiero D’Alia «Art. 50-bis. (Repressione di attività di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet)
1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell’interno, in seguito a comunicazione dell’autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l’interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine.
2. Il Ministro dell’interno si avvale, per gli accertamenti finalizzati all’adozione del decreto di cui al comma 1, della polizia postale e delle comunicazioni. Avverso il provvedimento di interruzione è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.
3. I fornitori dei servizi di connettività alla rete internet, per l’effetto del decreto di cui al comma 1, devono provvedere ad eseguire l’attività di filtraggio imposta entro il termine di 24 ore. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla cui irrogazione provvede il Ministro dell’interno con proprio provvedimento.
4. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro dell’interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con quello della pubblica amministrazione e innovazione, individua e definisce i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio di cui al comma 1, con le relative soluzioni tecnologiche.
5. Al quarto comma dell’articolo 266 del codice penale, il numero 1) è così sostituito: “col mezzo della stampa, in via telematica sulla rete internet, o con altro mezzo di propaganda”.»…………….
EMENDAMENTO del senatore Gianpiero D’Alia «Art. 50-bis. (Repressione di attività di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet)
1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell’interno, in seguito a comunicazione dell’autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l’interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine.
2. Il Ministro dell’interno si avvale, per gli accertamenti finalizzati all’adozione del decreto di cui al comma 1, della polizia postale e delle comunicazioni. Avverso il provvedimento di interruzione è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.
3. I fornitori dei servizi di connettività alla rete internet, per l’effetto del decreto di cui al comma 1, devono provvedere ad eseguire l’attività di filtraggio imposta entro il termine di 24 ore. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla cui irrogazione provvede il Ministro dell’interno con proprio provvedimento.
4. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro dell’interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con quello della pubblica amministrazione e innovazione, individua e definisce i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio di cui al comma 1, con le relative soluzioni tecnologiche.
5. Al quarto comma dell’articolo 266 del codice penale, il numero 1) è così sostituito: “col mezzo della stampa, in via telematica sulla rete internet, o con altro mezzo di propaganda”.»…………….
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